Accise – Sett. Alcoli

TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – SETT. ALCOLI L’Agenzia delle Dogane informa che, valutati gli esiti delle sperimentazioni in corso e…

TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – SETT. ALCOLI

L’Agenzia delle Dogane informa che, valutati gli esiti delle sperimentazioni in corso e le risultanze dei tavoli tecnici a cui partecipano le associazioni e gli operatori del settore degli alcoli, , sono state individuate ulteriori semplificazioni per la trasmissione esclusivamente telematica dei dati delle contabilità di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007
Gli obblighi concernenti la trasmissione telematica saranno così rimodulati:

  1. Ai depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande
    alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla
    birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle
    contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione
    esclusivamente tele matica degli stessi dati è differita al 1° febbraio 2009.
    I depositari saranno suddivisi in due categorie, in base alle capacità produttive ed
    organizzative; i depositari di ridotte capacità avranno facoltà di inviare i dati
    mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di
    riferimento; per gli altri depositari permane l’obbligo di presentazione giornaliera
    entro le ore 24.00, anziché entro le ore 12.00, del giorno successivo a quello di
    riferimento.
  2. Ai depositari autorizzati che fabbricano aromi, è data facoltà di trasmettere in forma
    esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
    dell’obbligo, è differita al 1° febbraio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
    mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento
  3. Ai depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre
    bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in
    forma esclusivamente tele matica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la
    decorrenza dell’obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere
    effettuata mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di
    riferimento
  4. Agli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel
    settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma
    esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
    dell’obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
    giornalmente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento
  5. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore
    dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande
    fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma
    esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
    dell’obbligo, è differita al 1° giugno 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
    mensilmente entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di
    riferimento.
    Il provvedimento che disciplina le predette semplificazioni sarà pubblicato a
    breve.
    Si precisa, infine, che la trasmissione telematica dei dati delle contabilità è richiesta
    solo in caso di effettiva movimentazione dei prodotti e che, ai fini del calcolo dei termini
    di scadenza per l’invio , il sabato non è considerato lavorativo.
    Tutte le informazioni relative al progetto di Telematizzazione sono pubblicate su
    www.agenziadogane.gov.it nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso
    “Accise à Telematizzazione delle accise à Settore Alcoli”.