Accise – Sett. Alcoli
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – SETT. ALCOLI L’Agenzia delle Dogane informa che, valutati gli esiti delle sperimentazioni in corso e…
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – SETT. ALCOLI
L’Agenzia delle Dogane informa che, valutati gli esiti delle sperimentazioni in corso e le risultanze dei tavoli tecnici a cui partecipano le associazioni e gli operatori del settore degli alcoli, , sono state individuate ulteriori semplificazioni per la trasmissione esclusivamente telematica dei dati delle contabilità di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007
Gli obblighi concernenti la trasmissione telematica saranno così rimodulati:
- Ai depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande
alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle
contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione
esclusivamente tele matica degli stessi dati è differita al 1° febbraio 2009.
I depositari saranno suddivisi in due categorie, in base alle capacità produttive ed
organizzative; i depositari di ridotte capacità avranno facoltà di inviare i dati
mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di
riferimento; per gli altri depositari permane l’obbligo di presentazione giornaliera
entro le ore 24.00, anziché entro le ore 12.00, del giorno successivo a quello di
riferimento. - Ai depositari autorizzati che fabbricano aromi, è data facoltà di trasmettere in forma
esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
dell’obbligo, è differita al 1° febbraio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento - Ai depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in
forma esclusivamente tele matica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la
decorrenza dell’obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere
effettuata mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di
riferimento - Agli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel
settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma
esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
dell’obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
giornalmente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento - Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore
dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma
esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza
dell’obbligo, è differita al 1° giugno 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata
mensilmente entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di
riferimento.
Il provvedimento che disciplina le predette semplificazioni sarà pubblicato a
breve.
Si precisa, infine, che la trasmissione telematica dei dati delle contabilità è richiesta
solo in caso di effettiva movimentazione dei prodotti e che, ai fini del calcolo dei termini
di scadenza per l’invio , il sabato non è considerato lavorativo.
Tutte le informazioni relative al progetto di Telematizzazione sono pubblicate su
www.agenziadogane.gov.it nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso
“Accise à Telematizzazione delle accise à Settore Alcoli”.